

Revisione contabile dei rendiconti condominiali.
L'articolo 1130-bis del codice civile prevede la possibilità di affidare ad un revisore la verifica della contabilità condominiale, anche per diverse annualità opportunamente specificate.
L'attività di revisione consiste nella verifica del fascicolo di rendicontazione e si estrinseca in una relazione tecnica che culmina in un giudizio rilasciato dal revisore.
Spesso, il cliente confonde l'attività di revisione con quella di una perizia contabile tesa, quasi sempre, alla ricostruzione dei rendiconti: al riguardo, è bene precisare come si tratti di attività e incarichi profondamente diversi tra di loro. A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito come al revisore spetti la mera verifica con rilascio di relazione tecnica, spettando all'amministratore titolare di quel rendiconto procedere alle dovute rettifiche proprio sulla scorta della consulenza tecnica di revisione.
Per giungere ad un risultato di revisione genuino e attendibile, è di fondamentale importanza che il revisore assicuri a sé stesso e al cliente:
I requisiti del revisore condominiale.
L'ordinamento vigente italiano non prevede particolari requisiti per il revisore condominiale, né riserve di sorta per alcun professionista ordinistico. Pertanto, si tratta di una attività che, almeno sul piano giuridico ed astratto, può essere svolta da chiunque. Cionondimeno, è evidente la necessità di possedere comunque delle competenze interdisciplinari e specifiche sulla materia che, su base volontaria, possono essere anche certificate da organismi indipendenti sulla base della norma UNI 11777:000.
Il Dott. Francesco Schena assicura ai propri clienti altissimi livelli di competenza, grazie alla sua formazione ed esperienza:
Negli ultimi anni:
Differenza tra revisione e perizia contabile.
L'incarico di revisione del rendiconto e quello di perizia contabile si pongono precisi obiettivi e finalizzazioni diversi. A titolo esemplificativo, questi possono essere:
REVISIONE base (verifica iniziale):
Completezza informativa del rendiconto;
Intellegibilità e chiarezza contabile;
Correttezza contabile generale e indici di coerenza (veridicità);
Verifica degli allineamenti contabili (continuità);
Verifica del principio di identità (confusione patrimoniale);
Verifiche di cassa finanziaria e campionamenti;
Si tratta di un livello base di revisione, economicamente più sostenibile, che consente comunque il rilievo di eccezioni significative che permettono al committente di sindacare adeguatamente il rendiconto in sede di assemblea, di sostenere il radicamento di un procedimento di mediazione prima e di una causa davanti al giudice civile dopo, per ottenere, così, l'annullamento di rendiconto approvato. I risultati della revisione, suggeriranno al Difensore se sia possibile impugnare il rendiconto per profili di annullabilità o di nullità.
Occorre comprendere come, sebbene sia sempre possibile procedere con un processo di revisione a tutto campo, questo potrebbe non rendersi necessario sia rispetto alle specifiche circostanze del singolo caso che in considerazione della struttura dell'edificio: si pensi alla presenza o meno di dipendenti, alla presunta pendenza o meno di irregolarità fiscali ecc.
Insomma, a nostro avviso, un adeguato processo di verifica di rispondenza tra le numerose utilità di una attività di revisione e quelle che si rivelano effettivamente adeguate al cliente rappresenta un passaggio opportuno. In altre parole, si tratta di perseguire il principio della minimizzazione dei costi per il cliente senza alcun pregiudizio per l'ottimizzazione del risultato.
REVISIONE avanzata (verifica completa del rendiconto):
In questa ipotesi, l'attività di revisione aggiunge altri obiettivi rispetto alla prima. Si tratta di spetti ultronei che consentono di verificare altri ambiti della contabilità e del fascicolo di rendicontazione. Anche in questo caso, il tentativo è quello di consentire al cliente di fare scelte più mirate in ordine ai propri interessi, consegnando, così, alla relazione di revisione, finalizzazioni più puntuali. Sia le attività previste dalla revisione base che da quella avanzata, sono raggruppate per questioni di coerenza tecnico-procedimentale del perito. Anche le risultanze della revisione avanzata possono fornire strumenti per contestare l'annullabilità o la nullità del rendiconto.
PERIZIA CONTABILE (per azioni di responsabilità, ammanchi di cassa o per ricostruzione del rendiconto):
PERIZIA SUPERBONUS (per contenzioso tra condominio e imprese e/o singoli condòmini):
Sono qualificabili come attività di perizia contabile, piuttosto che di revisione, quelle operazioni che hanno una natura peritale di tipo c.d. percipiente, ovvero, quell'insieme di verifiche contabili che portano al rilascio di nuovi elaborati e all'accertamento (da qui, la natura percipiente) di alcune precise circostanze. Il risultato di questo tipo di lavoro è utilizzabile in sede giudiziaria, sia civile che penale. Le perizie sono utilizzabili sia nei processi civili che in quelli penali come l'azione restitutoria e il caso dell'appropriazione indebita.
La perizia di ricostruzione è necessaria, inoltre, nel caso di assenza di rendiconti perché mai presentati e colmare, così, le soluzioni di continuità della gestione condominiale.
L'attività di mera revisione, invece, si conclude con il rilascio di una relazione tecnica ed un giudizio finale sulla contabilità verificata. Si tratta sempre di attività di revisione quella richiesta al CTU nei giudizi di impugnazione dei rendiconti.
Quanto costa la revisione condominiale e la perizia?
L'incarico di verificare la contabilità condominiale attraverso un percorso di revisione, può costare da alcune centinaia di euro fino ad arrivare al 2-3% del valore del rendiconto verificato.
La perizia contabile, invece, ha un costo basato su un rapporto percentuale inversamente proporzionale al valore del bilancio.
Come affidarci l'incarico di revisione o di perizia contabile per il tuo condominio.
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